Il rispetto delle festività ebraiche nella normativa italiana

Share:

Il Ministero dell’Interno pubblica ogni anno i calendari delle festività religiose delle confessioni diverse da quella cattolica che hanno stipulato con lo Stato Italiano le Intese previste dall’articolo 8 della Costituzione, che recita:

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Nel caso dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) è la Legge n. 101 dell’8 marzo 1989 – successivamente modificata con la legge n. 638 del 20 dicembre 1996, che – sulla base dell’Intesa stipulata il 27 febbraio 1987 – disciplina i rapporti con lo Stato Italiano.

Tullia Zevi e Bettino Craxi firmano l’Intesa tra l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e lo Stato, febbraio 1987

Tullia Zevi e Bettino Craxi firmano l’Intesa tra l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e lo Stato, febbraio 1987

Ogni anno l’UCEI trasmette al Ministero dell’interno il calendario delle festività che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e che consente, ai cittadini italiani di religione ebraica che ne facciano richiesta, di godere delle festività in cui non è previsto di lavorare.
Da questi link è possibile accedere alla normativa completa:

http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/religioni-e-stato/confessioni-diverse-quella-cattolica-hanno-stipulato-intese-stato/unione-comunita-ebraiche-italiane

http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/norme/89L101.html

Prevedono in particolare gli articoli 4 e 5 Legge n. 101 dell’8 marzo 1989 che:

Art. 4

La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz’ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un’ora dopo il tramonto del sabato.

Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento giuridico.

Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell’esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.

Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell’alunno se maggiorenne.

Art. 5

Alle seguenti festività religiose ebraiche si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all’articolo 4: a) Capodanno (Rosh ha Shanà), primo e secondo giorno; b) Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur); c) Festa delle Capanne (Succoth), primo, secondo, settimo e ottavo giorno; d) Festa della Legge (Simhat Torah); e) Pasqua (Pesach), vigilia, primo e secondo giorno, settimo e ottavo giorno; f) Pentecoste (Shavuoth), primo e secondo giorno; g) Digiuno del 9 di Av.

Entro il 30 giugno di ogni anno il calendario di dette festività cadenti nell’anno solare successivo è comunicato dall’Unione al Ministero dell’interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Paragrafo precedente

Paragrafo successivo

Share: